Autocertificazione
Lunedì 19 Ottobre 2009 11:05

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato.

La firma non deve essere più autenticata

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

[ATTENZIONE Stiamo lavorando per completare la lista delle autocertificazioni.]

Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni è possibile autocertificare

  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
  • lo stato di famiglia
  • la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta
  • possesso e numero del codice fiscale
  • possesso e numero della partita IVA
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente o di casalinga
  • di non aver riportato condanne penali

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi nell'elenco qui sopra) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
L'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

  1. unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica)
  2. firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)


Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.